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R.D.L. 16/05/1926 n. 1126160. I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricevuti dal Segretario comunale in conformità delle disposizioni in vigore per i contratti dei Comuni. 161. I membri della Commissione, il Direttore e gli impiegati dell'Azienda, i consiglieri comunali, i membri della Giunta provinciale amministrativa, le autorità politiche e gli impiegati dei loro uffici non possono concorrere ne direttamente né per interposta persona a contratti di compravendita, di affitto e di appalti che interessino l'Azienda. 162. L'Azienda deve tenere in corrente tutti i registri indispensabili per porre in evidenza le entrate riscosse e i pagamenti fatti. Della gestione dei beni demaniali sarà tenuto un conto a parte nel bilancio dell'Azienda. 163. Nel regolamento speciale della Azienda può essere stabilito che il lavoro amministrativo e contabile venga compiuto dalla segreteria comunale sotto il diretto controllo del Direttore tecnico e della Commissione. Il servizio di cassa dell'Azienda è compiuto dal tesoriere comunale se- condo le norme stabilite dall'art. 208 della legge comunale e provinciale (testo unico). Detto servizio non gli darà diritto a speciale compenso. 164. I lavori di miglioramento e sistemazione del patrimonio della Azienda vengono deliberati dalla Commissione o dal Consiglio comunale, se- condo la rispettiva competenza, in base a regolare progetto redatto dal Direttore tecnico. La Commissione può ordinare l'esecuzione dei lavori in economia, con deliberazione motivata, seguendo le norme all'uopo stabilite nel regolamento speciale dell'Azienda. Tali lavori riguardano particolarmente a) l'impianto, l'ampliamento e la coltivazione dei vivai forestali b) le operazioni di coltura e governo dei boschi e terreni dell'Azienda c) il taglio delle piante e l'allestimento dei prodotti. 5 - Vigilanza sulle Aziende comunali. 165. Il Presidente della Commissione deve, su richiesta, informare l'Amministrazione comunale dei provvedimenti adottati dalla Commissione per la gestione del patrimonio dell'Azienda. 166. Il bilancio dell'Azienda dev'essere esaminato e discusso dal Consiglio entro trenta giorni dall'invio al Sindaco. Approvato dal Consiglio esso viene comunicato all'Ispettore capo fore- stale, che lo trasmette con le sue osservazioni al Prefetto, entro quidici giorni dal ricevimento, per l'approvazione. 167. Il conto consuntivo dovrà essere reso dal tesoriere ed approvato nei termini e nelle forme di cui all'art. 317 della legge comunale e provinciale e all'art. 99 del R.D. 30/12/1923 n. 2839. 168. Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i provvedimenti di sua competenza proposti dalla Commissione, il Consiglio comunale può fare intervenire nel proprio seno, per fornire chiarimenti e notizie, il Presidente della Commissione e il Direttore dell'Azienda. 6 - Norme per la costituzione di consorzi per la gestione dei patrimoni silvopastorali dei Comuni e di altri enti. 169. Le rappresentanze dei Comuni e degli altri enti, i quali, ai fini di cui al- l'art. 155 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, intendano costituirsi in consorzio, deliberano la costituzione e approvano lo statuto del consorzio medesimo. Lo statuto deve determinare lo scopo e la durata del consorzio, non inferiore ad un quinquennio, i mezzi per conseguire lo scopo stesso, il numero e la durata in carica dei rappresentanti di ciascun ente, le modalità della nomina e lo stipendio del Direttore tecnico e del personale di custodia, e tutte le norme necessarie al funzionamento della Amministrazione consorziale. 170. I componenti delle Commissioni amministratrici dei consorzi, costituiti ai termini dell'art. 155 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, sono eletti dalle rispettive rappresentanze dei Comuni e degli enti consorziati, anche fuori del proprio seno. Per le Commissioni amministratici di detti consorzi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 146, 147, 149, 150, 151 e 152 del presente regolamento. Trattandosi di enti di cui all'art. 150 del regio decreto surricordato, la dichiarazione di decadenza nei casi previsti dall'art. 152 del presente regolamento dei componenti delle Commissioni che ne hanno l'amministrazione spetta alla rappresentanza dei rispettivi enti. 171. I consorzi costituiti a norma degli articoli 155 e 157 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, sono enti morali e sono riconosciuti come tali col decreto che ne approva la costituzione e lo statuto. 7 - Del personale direttivo e di custodia. 172. La nomina per chiamata, sia nel caso di cui all'art. 142, comma terzo, sia nel caso di cui all'art. 153 del R.D. 30/12/1923, numero 3267, de- v'essere deliberata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e con l'intervento di almeno due terzi di essi. Per la chiamata del Direttore tecnico di aziende delle associazioni di cui all'art. 150 dello stesso decreto, la maggioranza richiesta dal comma precedente viene calcolata sul numero dei componenti l'organo amministrativo dell'ente. Per la chiamata del Direttore tecnico di aziende consorziali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta delle singole rappresentanze degli enti consorziati. La nomina in seguito a pubblico concorso deve essere deliberata con l'intervento dei due terzi dei componenti gli organi amministrativi degli enti contemplati nei commi precedenti. La scelta dovrà cadere sopra uno dei concorrenti designati da una Commissione giudicatrice, che formerà una graduazione contenente non più di tre nomi. Detta Commissione è composta a) di un professore del regio Istituto superiore agrario-forestale di Firenze o di un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale b) di un titolare di cattedra ambulante di agricoltura c) di un rappresentante del Comune, della associazione o del consor zio, designato dal rispettivo organo amministrativo. Nella prima riunione la Commissione nominerà fra i propri componenti il Presidente. 173. Gli organi amministrativi di cui all'articolo precedente hanno facoltà di dispensare il Direttore dall'obbligo di prestare cauzione. 174. Il Direttore è nominato per la durata di cinque anni, durante i quali egli non può essere licenziato se non per gravi motivi, che gli devono esse- re previamente contestati per iscritto, con invito a presentare le proprie deduzioni entro un congruo termine. Il licenziamento alla fine del quinquennio può essere deliberato senza indicarne i motivi. Esso dev'essere comunicato all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio, in mancanza di che la nomina s'intende rinnovata per un altro quinquennio. Nel caso di licenziamento, la deliberazione deve essere presa con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti l'organo amministrativo dell'ente. 175. Oltre il Direttore tecnico possono, in caso di necessità, essere assunti per il servizio dell'Azienda uno o più funzionari tecnici con mansioni esecutive. Il servizio di custodia e di sorveglianza sarà disimpegnato da un congruo numero di agenti posti alla diretta dipendenza del Direttore tecnico. Qualora gli agenti in servizio siano non idonei o insufficienti di numero e l'ente non provveda a sostituirli o ad integrarli, il Prefetto, sempre che si tratti di enti sottoposti a tutela, vi provvederà d'ufficio, udito l'Ispettorato forestale. 8 - Norme per la gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti. 176. Nei casi previsti dall'art. 161 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, la proposta del Comitato forestale o dell'ente, che si è reso parte diligente, dovrà essere comunicata a tutti gli enti interessati, con invito a far pervenire le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, gli atti saranno sottoposti al parere del Comitato forestale e della Giunta provinciale amministrativa ed inviati coi detti pareri al Ministero per l'economia nazionale per gli ulteriori provvedimenti. 177. I Comuni, che intendono esercitare la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 161 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, otterranno che il loro patrimonio silvo-pastorale sia escluso dalla gestione a cura dello Stato solo quando avranno provveduto alla costituzione di aziende speciali a norma degli artt. 139 e seguenti del detto decreto e ne avranno dato notizia all'Ispettorato forestale. 178. In applicazione dell'art. 163 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, alla Direzione dei distretti amministrativi devono preferibilmente essere preposti i funzionari che hanno la gestione dei boschi del Demanio forestale dello Stato. Essi eserciteranno il loro ufficio sotto la vigilanza dell'Ispettore forestale capo del ripartimento. 179. Per il servizio di sorveglianza e di custodia dei patrimoni silvo-pastorali compresi nei distretti amministrativi saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 175 del presente regolamento. 180. Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà entro sessanta giorni prendere in consegna, dai capi delle amministrazioni degli enti interessati, i beni da amministrare sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola amministrazione. L'inventario o, in mancanza, il verbale di consistenza saranno tenuti in corrente a cura del titolare del distretto. 181. Il bilancio preventivo è prcdisposto dall'Amministrazione del distretto ed è sottoposto all'approvazione delle rappresentanze dei singoli enti entro il 30 settembre di ogni anno. 182. Il Direttore dell'Azienda distrettuale deve tenere in corrente tutti i registri indispensabili per porre in evidenza le entrate e le spese sostenute. Il servizio di cassa è compiuto gratuitamente dai tesorieri dei singoli enti. 183. Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle di stipendio al personale direttivo e di custodia, sono annualmente liquidate dal Ministero per l'economia nazionale, che determinerà altresì la quota di contributo a carico dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato, nei limiti di cui all'art. 166 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. Dette spese, al netto del contributo dell'Azienda, saranno addebitate ai singoli Comuni aventi patrimonio gestito dal distretto, in ragione dei redditi lordi ricavati da ciascun patrimonio. Con ordine dell'amministratore del distretto la quota di spese, posta a carico d'ogni Comune, sarà dai tesorieri comunali versata a favore del- la Azienda suddetta. Qualora i redditi dell'anno non coprano l'ammontare di detta spesa, la differenza sarà prelevata, come sopra, dai redditi lordi degli anni successivi. 184. Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con le norme dettate dall'art. 144 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, su proposta dell'amministratore del distretto. 185. Il capo del distretto è tenuto ad informare le amministrazioni interessate dei provvedimenti da lui adottati per la gestione dei beni di loro pertinenza. Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i provvedimenti riguardanti la sua gestione egli, dietro invito, interverrà alle sedute dei consigli amministrativi degli enti, per fornire chiarimenti e notizie. TITOLO V Costituzione e funzionamento deiComitati forestali ed efficacia delle loro deliberazioni. 186 I membri nominati dal Consiglio provinciale non possono rappresentare contemporaneamente alcun Comune della Provincia. Ciascun Comune deve avere il proprio rappresentante, e non può un solo individuo riunire in sé le rappresentanze di più Comuni. Ai membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale escluso il Presidente, ed a quelli elettivi può esser dato un supplente. I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo nel caso di assenza o di impedimento dei mcmbri effettivi. Il Comitato avrà sede presso l'ufficio forestare del capoluogo della Provincia o, in mancanza, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale, e delibererà il proprio regolamento interno per la trattazione degli affari. Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorrerà la presenza di almeno quattro dei suoi membri. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario del Comitato saranno disimpegnate da un funzionario tecnico forestale designato dall'Ispettore capo del ripartimento. 187 Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite. Però a coloro che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze sono dovute |
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